L'art. 54 del D.Lgs. 274/2000 ha previsto che, su richiesta dell'imputato e in relazione a fattispecie di reati che non generano grave allarme sociale, in luogo della pena detentiva e pecuniaria possa essere svolto il lavoro di pubblica utilità, che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
Con Decreto del Ministro della Giustizia del 26/3/2001 sono state determinate le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Lo stesso decreto prevede che l'attività non retribuita sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare tra il Ministero della giustizia o un suo delegato e gli enti che manifestano la propria disponibilità ad attuare il progetto.
Nel Comune di Pino Torinese la suddetta convenzione è attiva dall’anno 2011.
Per informazioni è possibile contattare il responsabile del servizio legale, d.ssa Giancarla AIMASSO al numero 011/8117279.
- Istanza per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso il comune di Pino Torinese