Approvato
con Delibera C.C. n.66 del 14.11.1997 come modificata dalla
Delibera C.C. n.76 del 17.12.1997
(provvedimento CO.RE.CO n.13536, seduta del 08.01.1998)
SOMMARIO:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI *
Art.
1 Fonti normative e finalità *
Art. 2 Divieto di aggravio delle procedure *
Art. 3 Obbligo di conclusione del procedimento - Comunicazione
*
Art. 4 Obbligo della motivazione *
TITOLO
II IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO *
CAPO I Termine del Procedimento *
Art.
5 Termine per la conclusione del procedimento *
Art. 6 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti
d'ufficio *
Art. 7 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti
ad iniziativa di parte *
Art. 8 Sospensione dei termini. Acquisizione di pareri di
valutazioni *
Art. 9 Conclusione del procedimento *
Art. 10 Documentazione aggiuntiva *
CAPO
II Responsabile del Procedimento *
Art.
11 Responsabile del procedimento *
Art. 12 Funzioni *
CAPO
III Partecipazione al Procedimento *
Art.
13 Comunicazione dell'inizio del procedimento *
Art. 14 Intervento volontario *
Art. 15 Modalità di partecipazione *
Art. 16 Accordi con le parti interessate *
TITOLO
III ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI *
CAPO I Diritto di Accesso *
Art.
17 Oggetto *
Art. 18 Soggetti *
CAPO
II Misure Organizzative *
Art.
19 Ufficio per l'accesso *
CAPO
III Esercizio del Diritto di Accesso: Modalità *
Art.
20 Responsabile del procedimento di accesso *
Art. 21 Accesso informale *
Art. 22 Procedimento di accesso formale *
Art. 23 Termine del procedimento *
Art. 24 Valutazione dell'istanza *
Art. 25 Accoglimento della richiesta. *
Art. 26 Visione dei documenti *
Art. 27 Rilascio copie *
Art. 28 Diffusione di informazioni e dati statistici aggregati
*
CAPO
IV Disciplina dei Casi di Esclusione del Diritto di Accesso
*
Art.
29 Non accoglimento della richiesta di accesso *
Art. 30 Casi di esclusione *
Art. 31 Limitazione differimento *
Art. 32 Ricorsi *
CAPO
V Accesso dei Consiglieri Comunali *
Art.
33 Diritto di informazione e di visione *
Art. 34 Diritto di accesso: copie di atti e documenti *
Art. 35 Accoglimento, diniego, differimento dell'accesso.
*
Art. 36 Segreto d'ufficio. *
TITOLO
IV DISPOSIZIONI FINALI *
Art.
37 Entrata in vigore del Regolamento *
Art. 38 Pubblicità *TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1 Fonti normative e finalità
Il presente Regolamento determina la disciplina e le modalità
organizzative in ordine al procedimento amministrativo e
all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
per l'attuazione dei principi affermati dalla Legge 8 giugno
1990 n.142 e s.m.i., dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e
s.m.i. e dallo Statuto comunale, per assicurare economicità,
efficacia, imparzialità, nonché trasparenza
e pubblicità dell'azione amministrativa, nel rispetto
dei principi di cui alla Legge 31 dicembre 1996 n.675 e
s.m.i. nonché delle ulteriori disposizioni di Legge
disciplinanti la materia.
Art.
2 Divieto di aggravio delle procedure
L'Amministrazione, nell'istruttoria delle pratiche, non
può aggravare il procedimento, con l'aggiunta o istituzione
di iter ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti.
Art.
3 Obbligo di conclusione del procedimento - Comunicazione
Sia che il procedimento venga avviato su istanza di parte
sia d'ufficio, l'Ente è tenuto a portarlo a termine
mediante l'adozione dell'apposito provvedimento espresso,
previa individuazione dell'obbligo di suo intervento. Ove
tale obbligo non sia desumibile dalla normativa vigente,
non sussiste corrispondentemente il dovere in oggetto.2.
Il provvedimento viene comunicato immediatamente alla parte,
con l'indicazione, nello stesso, del termine e dell'autorità
alla quale è possibile eventualmente ricorrere.
Art.
4 Obbligo della motivazione
Ogni provvedimento amministrativo deve essere adeguatamente
motivato.2. La motivazione deve indicare i presupposti di
fatto e le ragioni giuridiche, che hanno determinato la
decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.3. La motivazione non è richiesta
per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.4.
Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'Amministrazione
richiamato da essa, insieme alla comunicazione di quest'ultima
deve essere indicato e reso disponibile, a norma del presente
Regolamento, anche l'atto cui essa si richiama.5. Competente
per la motivazione è il Responsabile del procedimento
relativo.
TITOLO
II
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVOCAPO I
Termine del Procedimento
Art.
5 Termine per la conclusione del procedimento
I procedimenti amministrativi di competenza di questo Ente
devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine
stabilito, per ciascuno di essi, nella tabella allegata,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
Regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione
del Servizio competente.2. Per i procedimenti non inclusi
nella suddetta tabella, gli stessi si devono concludere
nel termine previsto da altra specifica fonte legislativa
o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.3.
I termini come sopra previsti non sono comprensivi dei tempi
per l'eventuale fase integrativa dell'efficacia dell'atto.
Art.
6 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre
dalla data in cui l'Amministrazione ha notizia del fatto
da cui sorge l'obbligo di provvedere.2. Qualora l'atto propulsivo
provenga da Organo o Ufficio di altra Amministrazione, il
termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della
richiesta o della proposta, attestata dal timbro del Protocollo
generale.
Art.
7 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad
iniziativa di parte
Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine decorre
dalla data di ricevimento della domanda o dell'istanza.2.
La data è comprovata dalla ricevuta dell'ufficio
di Protocollo, all'atto della consegna diretta della domanda
o istanza, oppure dal timbro datario apposto all'arrivo
se vi è stata trasmissione tramite il servizio postale.3.
La domanda deve essere redatta nei modi prestabiliti e corredata
della prevista documentazione da cui risulti la sussistenza
dei requisiti e delle condizioni richieste da Legge o Regolamento
per l'adozione del provvedimento.4. Qualora la domanda o
l'istanza siano ritenute non regolari o la documentazione
presentata sia incompleta, il Responsabile del procedimento
di cui ai successivi articoli ne dà comunicazione
all'interessato con la massima sollecitudine e comunque
non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento, indicando
le irregolarità ed incompletezze e assegnando altresì
un termine ragionevole per provvedere alla regolarizzazione
od integrazione.5. La data di comunicazione di cui al precedente
comma sospende i termini, che riprendono a decorrere dalla
data di ricevimento delle domande o istanze regolarizzate
o completate.6. Qualora il termine assegnato per la presentazione
della documentazione richiesta decorra senza che sia intervenuta
alcuna regolarizzazione da parte dell'interessato, il procedimento
viene concluso.
Art.
8 Sospensione dei termini. Acquisizione di pareri di valutazioni
I termini rimangono sospesi:
a.
nei casi in cui debba essere obbligatoriamente sentito un
Organo consultivo o debbano essere obbligatoriamente acquisite
valutazioni tecniche di altri Enti o Organismi, per il tempo
indicato, rispettivamente, nel comma 1 dellart.16
e nel comma 1 dell'art.17 della L. n.241/90, ovvero sino
a che non pervengano i pareri o le valutazioni delle Amministrazioni
interessate preposte alla tutela ambientale, storico-artistica,
paesaggistico-territoriale, della salute dei cittadini e
della tutela del lavoratore sul luogo di lavoro, nonché
le risultanze degli esperimenti e degli accertamenti dei
limiti e dei contingentamenti richiesti dall'art.19, comma
4, della L. n.241/90, per il rilascio degli atti di assenso
dell'Amministrazione all'esercizio di attività private;
b. per il tempo necessario all'adozione di atti ed alla
acquisizione di documenti di altre Amministrazioni, diverse
da quelle di cui alla lettera a), che debbano essere recepiti
in relazione al singolo procedimento;
c. per il tempo necessario alla acquisizione dei documenti,
nonché dei chiarimenti e degli elementi integrativi
di giudizio ovvero delle dichiarazioni sostitutive
rese ai sensi della Legge 04.01.1968 n.15 richiesti
alle parti che hanno prodotto l'istanza, da cui ha avuto
inizio il procedimento o comunque interessate al procedimento
medesimo;
d. nel periodo feriale ricadente nel mese di agosto e di
dicembre in analogia alla chiusura del Comitato Regionale
di Controllo (art.21, comma V, L.R. 22.09.1994 n.40 come
modificata dalla L.R. 05.08.1996 n.55), limitatamente ai
provvedimenti che si concludono con l'adozione di atto deliberativo
da assumersi da un organo collegiale, assoggettabili al
controllo ai sensi della Legge n.142/90 e s.m.i.
Qualora l'Organo consultivo che deve essere obbligatoriamente
sentito non si pronunci nei termini, gli Uffici sono tenuti
a procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere,
a norma dell'art.16 delle Legge 241 cit.6. Qualora il Comune
sia tenuto a rendere obbligatoriamente pareri, valutazioni
tecniche od atti di assenso necessari ai fini dell'assunzione
di provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni
pubbliche, i tempi relativi, ove non siano già disciplinati
da Leggi o Regolamenti, sono concordati con le Amministrazioni
richiedenti e determinati con atto formale della Giunta.
Art.
9 Conclusione del procedimento
I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono
alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso
di provvedimenti recettivi, alla data in cui il destinatario
ne riceve comunicazione.2. E' facoltà dell'Amministrazione
concludere il procedimento anche quando sia scaduto il termine
prescritto dalla Legge per la formazione del silenzio rifiuto
e del silenzio assenso.3. Qualora i termini fissati dal
Comune per ciascun tipo di procedimento non possano essere
rispettati nel singolo caso, il Responsabile del procedimento
ne dà comunicazione agli interessati, indicando le
ragioni del ritardo.
Art.
10 Documentazione aggiuntiva
Salvo quanto previsto dal successivo art.15 comma 3 del
presente Regolamento, documentazione integrativa e rettificativa
che non costituisca sostanziale modificazione dell'oggetto
del procedimento, può essere richiesta d'ufficio,
per una sola volta, nei casi in cui sia necessario acquisire
ulteriori elementi di conoscenza necessari per pervenire
ad un esito positivo del procedimento nell'interesse del
destinatario.2. In difetto di presentazione nel congruo
termine indicato di volta in volta, il procedimento viene
comunque concluso.
CAPO
II
Responsabile del Procedimento
Art.
11 Responsabile del procedimento
Salvo che non sia diversamente disposto, Responsabile del
procedimento è il dipendente di livello apicale del
Servizio Comunale istituzionalmente competente in relazione
alla natura dell'oggetto da trattare, per Legge o Regolamento.2.
Il Responsabile apicale del Servizio può affidare
ad altro dipendente della propria unità organizzativa
la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente al singolo procedimento.
Art.
12 Funzioni
Il Responsabile del procedimento svolge le funzioni indicate
nell'art.6 della Legge n.241 cit. ed i compiti indicati
nelle disposizioni organizzative e di servizio interne.2.
In particolare, provvede con sollecitudine:
*
a valutare, ai fini dell'istruttoria, le condizioni di ammissibilità,
i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano
rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
* ad accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento
degli atti all'uopo necessari e adotta ogni misura per il
sollecito svolgimento dell'istruttoria;
* cura le comunicazioni alle parti interessate, le pubblicazioni
e le notificazioni previste dalle leggi o regolamenti, qualora
detti adempimenti non siano demandati ad altri Organi;
* per le fasi che non rientrano nella propria diretta competenza,
ne segue l'andamento presso gli Uffici e Servizi competenti,
dando impulso all'azione amministrativa.
CAPO
III
Partecipazione al Procedimento
Art.
13 Comunicazione dell'inizio del procedimento
Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti
da particolari esigenze di celerità, il Responsabile
del procedimento da comunicazione del suo inizio ai soggetti
nei confronti dei quali il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione
al procedimento sia prevista da Legge o Regolamento nonché
ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai
quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio. Se
nel corso dell'istruttoria si identificano altri soggetti
che direttamente o indirettamente possono essere interessati
al provvedimento, il Responsabile deve dare loro immediata
comunicazione.2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi
edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione
personale, chiara, contenente altresì l'indicazione
del Servizio competente e del Responsabile del procedimento,
del termine per la conclusione, dell'Ufficio presso cui
si può prendere visione degli atti e dell'orario
di accesso.3. Qualora, per il numero degli aventi titolo,
la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni
di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché
nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità,
il Responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art.8
comma 3, della L. n.241/90, mediante forme di pubblicità
da attuarsi con l'affissione di apposito atto, indicante
le ragioni che giustificano la deroga, nell'Albo Pretorio
ovvero attraverso avvisi stampa o altri mezzi di comunicazione,
all'uopo disposti.4. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza
della comunicazione può essere fatta valere, anche
nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano
titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione
scritta al Responsabile preposto all'unità organizzativa
competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni
chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai
fini dei termini posti per l'intervento del privato nel
procedimento, nel termine di dieci giorni.5. Resta fermo
quanto stabilito in ordine alla decorrenza del termine iniziale
del procedimento.6. Nei procedimenti ad istanza di parte
la comunicazione di cui ai commi 1 e 2 è di norma
contestuale alla presentazione della domanda o dell'istanza.
Qualora non sia individuabile immediatamente il nome del
Responsabile del procedimento, ove questo non coincida con
il Responsabile dell'unità organizzativa, deve essere
comunicato all'interessato in quale modo ed in quale tempo
possa essere messo a conoscenza del nominativo del Responsabile
del procedimento.7. Nei procedimenti ove siano previsti
sopralluoghi od ispezioni la comunicazione agli interessati
sulla data di effettuazione dei predetti accertamenti deve
pervenire all'interessato con almeno quarantotto ore di
anticipo, fatto salvo casi di straordinaria urgenza di cui
deve essere data motivazione.8. L'Amministrazione ha il
dovere di dare notizia agli interessati, mediante comunicazione
personale, dei soli provvedimenti obbligatori. Nella comunicazione
devono essere indicati il termine e l'autorità cui
è possibile ricorrere.
Art.
14 Intervento volontario
Possono intervenire nel procedimento amministrativo, oltre
coloro che ne abbiano interesse, anche i portatori di interessi
pubblici o privati, qualora il provvedimento da adottarsi
dovesse arrecare pregiudizio ai loro interessi.2. Analogo
diritto spetta ai portatori di interessi diffusi costituiti
in associazioni o comitati, sempre che dal provvedimento
possa derivare loro un pregiudizio ai rispettivi interessi.3.
L'atto di intervento deve contenere gli elementi utili per
l'individuazione del procedimento al quale l'intervento
è riferito, i motivi dell'intervento, le generalità
ed il domicilio dell'interveniente.4. Il Responsabile del
procedimento deve valutare se il soggetto interveniente
sia in possesso dei requisiti di cui all'art.9 della L.
n.241/90; in caso affermativo, deve inviare all'interveniente
una comunicazione contenente le informazioni di cui all'art.13
secondo comma, del presente Regolamento; in caso negativo
deve comunicare, motivando adeguatamente, le ragioni ostative
all'intervento.
Art.
15 Modalità di partecipazione
Gli interessati possono prendere visione degli atti istruttori
relativi a procedimenti in corso, che li riguardano.2. Gli
interessati possono presentare memorie scritte e documenti
entro un termine non superiore ai due terzi dell'intera
durata del procedimento.3. Nel corso del procedimento, e
comunque non oltre il termine previsto nel comma precedente,
gli interessati possono produrre documentazione aggiuntiva
o rettificativa di parti non sostanziali oppure addurre
osservazioni e pareri, anche mediante audizioni personali,
il cui esito deve essere verbalizzato.4. Il Responsabile
del procedimento è obbligato a valutare le memorie
scritte, i documenti ed i verbali delle audizioni quando
siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.5.
Gli interessati possono altresì assistere a sopralluoghi
ed ispezioni personalmente o attraverso un proprio rappresentante,
nonché prendere visione degli atti istruttori relativi
a procedimenti amministrativi in corso che li riguardino
in quanto si tratti o di destinatari dell'atto finale, o
dei soggetti che per Legge devono intervenire nel procedimento
o, infine, di quelli che abbiano determinato l'avvio del
procedimento stesso.
Art.
16 Accordi con le parti interessate
L'Amministrazione, quando ne ricorre l'interesse pubblico,
può nel corso del procedimento, stipulare accordi
con le parti interessate, senza pregiudizio dei diritti
dei terzi allo scopo di conseguire sollecitamente il provvedimento
finale.2. Gli accordi di cui al comma precedente devono
essere fatti per iscritto, a pena di nullità, e la
loro efficacia è subordinata all'approvazione dell'Organo
di controllo, qualora questa sia richiesta dalla natura
dell'atto.3. Qualora comprovati motivi di interesse pubblico
lo richiedano, l'Amministrazione può recedere unilateralmente
dagli accordi salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione
di un indennizzo, proporzionale ai danni arrecati ai terzi.4.
Le eventuali controversie che possono sorgere, sono demandate
alla competenza del T.A.R..5. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano all'attività del
Comune diretta alla emanazione di atti amministrativi generali
di pianificazione, di programmazione e di quelli attinenti
a procedimenti tributari, per i quali restano ferme le norme
vigenti nelle rispettive materie.
TITOLO
III
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
CAPO I
Diritto di AccessoArt. 17 Oggetto
Per "accesso" ai documenti amministrativi si intende
la possibilità della piena conoscenza di questi,
mediante visione o estrazione di copia, ovvero mediante
altra modalità idonea a consentire l'esame dell'atto
in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.2.
Per "documento amministrativo" si intende ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica
o qualsiasi altra forma rivesta il contenuto di atti anche
interni, o provvedimenti, formati dall'Amministrazione comunale
o da questa stabilmente detenuti ed utilizzati ai fini della
propria attività amministrativa.3. Il diritto di
accesso è ammesso solo per atti e documenti già
formati e conclusi o stabilmente detenuti, la cui consultazione
comporta per l'Amministrazione comunale una semplice ricerca
d'archivio.4. Le aziende municipalizzate, le aziende speciali,
i consorzi amministrativi, e le società per azioni
a prevalente capitale pubblico locale, con proprio regolamento,
devono garantire ai cittadini che ne facciano richiesta
il diritto di visione e di rilascio di copia dei propri
atti.
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