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Approvato con Delibera C.C. n.66 del 14.11.1997 come modificata dalla Delibera C.C. n.76 del 17.12.1997
(provvedimento CO.RE.CO n.13536, seduta del 08.01.1998)

SOMMARIO:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI *

Art. 1 Fonti normative e finalità *
Art. 2 Divieto di aggravio delle procedure *
Art. 3 Obbligo di conclusione del procedimento - Comunicazione *
Art. 4 Obbligo della motivazione *

TITOLO II IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO *
CAPO I Termine del Procedimento *

Art. 5 Termine per la conclusione del procedimento *
Art. 6 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio *
Art. 7 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte *
Art. 8 Sospensione dei termini. Acquisizione di pareri di valutazioni *
Art. 9 Conclusione del procedimento *
Art. 10 Documentazione aggiuntiva *

CAPO II Responsabile del Procedimento *

Art. 11 Responsabile del procedimento *
Art. 12 Funzioni *

CAPO III Partecipazione al Procedimento *

Art. 13 Comunicazione dell'inizio del procedimento *
Art. 14 Intervento volontario *
Art. 15 Modalità di partecipazione *
Art. 16 Accordi con le parti interessate *

TITOLO III ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI *
CAPO I Diritto di Accesso *

Art. 17 Oggetto *
Art. 18 Soggetti *

CAPO II Misure Organizzative *

Art. 19 Ufficio per l'accesso *

CAPO III Esercizio del Diritto di Accesso: Modalità *

Art. 20 Responsabile del procedimento di accesso *
Art. 21 Accesso informale *
Art. 22 Procedimento di accesso formale *
Art. 23 Termine del procedimento *
Art. 24 Valutazione dell'istanza *
Art. 25 Accoglimento della richiesta. *
Art. 26 Visione dei documenti *
Art. 27 Rilascio copie *
Art. 28 Diffusione di informazioni e dati statistici aggregati *

CAPO IV Disciplina dei Casi di Esclusione del Diritto di Accesso *

Art. 29 Non accoglimento della richiesta di accesso *
Art. 30 Casi di esclusione *
Art. 31 Limitazione – differimento *
Art. 32 Ricorsi *

CAPO V Accesso dei Consiglieri Comunali *

Art. 33 Diritto di informazione e di visione *
Art. 34 Diritto di accesso: copie di atti e documenti *
Art. 35 Accoglimento, diniego, differimento dell'accesso. *
Art. 36 Segreto d'ufficio. *

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI *

Art. 37 Entrata in vigore del Regolamento *
Art. 38 Pubblicità *TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Fonti normative e finalità
Il presente Regolamento determina la disciplina e le modalità organizzative in ordine al procedimento amministrativo e all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi per l'attuazione dei principi affermati dalla Legge 8 giugno 1990 n.142 e s.m.i., dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. e dallo Statuto comunale, per assicurare economicità, efficacia, imparzialità, nonché trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 31 dicembre 1996 n.675 e s.m.i. nonché delle ulteriori disposizioni di Legge disciplinanti la materia.

Art. 2 Divieto di aggravio delle procedure
L'Amministrazione, nell'istruttoria delle pratiche, non può aggravare il procedimento, con l'aggiunta o istituzione di iter ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti.

Art. 3 Obbligo di conclusione del procedimento - Comunicazione
Sia che il procedimento venga avviato su istanza di parte sia d'ufficio, l'Ente è tenuto a portarlo a termine mediante l'adozione dell'apposito provvedimento espresso, previa individuazione dell'obbligo di suo intervento. Ove tale obbligo non sia desumibile dalla normativa vigente, non sussiste corrispondentemente il dovere in oggetto.2. Il provvedimento viene comunicato immediatamente alla parte, con l'indicazione, nello stesso, del termine e dell'autorità alla quale è possibile eventualmente ricorrere.

Art. 4 Obbligo della motivazione
Ogni provvedimento amministrativo deve essere adeguatamente motivato.2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.4. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'Amministrazione richiamato da essa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma del presente Regolamento, anche l'atto cui essa si richiama.5. Competente per la motivazione è il Responsabile del procedimento relativo.

TITOLO II
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVOCAPO I
Termine del Procedimento

Art. 5 Termine per la conclusione del procedimento
I procedimenti amministrativi di competenza di questo Ente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascuno di essi, nella tabella allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione del Servizio competente.2. Per i procedimenti non inclusi nella suddetta tabella, gli stessi si devono concludere nel termine previsto da altra specifica fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.3. I termini come sopra previsti non sono comprensivi dei tempi per l'eventuale fase integrativa dell'efficacia dell'atto.

Art. 6 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione ha notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.2. Qualora l'atto propulsivo provenga da Organo o Ufficio di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della richiesta o della proposta, attestata dal timbro del Protocollo generale.

Art. 7 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte
Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell'istanza.2. La data è comprovata dalla ricevuta dell'ufficio di Protocollo, all'atto della consegna diretta della domanda o istanza, oppure dal timbro datario apposto all'arrivo se vi è stata trasmissione tramite il servizio postale.3. La domanda deve essere redatta nei modi prestabiliti e corredata della prevista documentazione da cui risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste da Legge o Regolamento per l'adozione del provvedimento.4. Qualora la domanda o l'istanza siano ritenute non regolari o la documentazione presentata sia incompleta, il Responsabile del procedimento di cui ai successivi articoli ne dà comunicazione all'interessato con la massima sollecitudine e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento, indicando le irregolarità ed incompletezze e assegnando altresì un termine ragionevole per provvedere alla regolarizzazione od integrazione.5. La data di comunicazione di cui al precedente comma sospende i termini, che riprendono a decorrere dalla data di ricevimento delle domande o istanze regolarizzate o completate.6. Qualora il termine assegnato per la presentazione della documentazione richiesta decorra senza che sia intervenuta alcuna regolarizzazione da parte dell'interessato, il procedimento viene concluso.

Art. 8 Sospensione dei termini. Acquisizione di pareri di valutazioni
I termini rimangono sospesi:

a. nei casi in cui debba essere obbligatoriamente sentito un Organo consultivo o debbano essere obbligatoriamente acquisite valutazioni tecniche di altri Enti o Organismi, per il tempo indicato, rispettivamente, nel comma 1 dell’art.16 e nel comma 1 dell'art.17 della L. n.241/90, ovvero sino a che non pervengano i pareri o le valutazioni delle Amministrazioni interessate preposte alla tutela ambientale, storico-artistica, paesaggistico-territoriale, della salute dei cittadini e della tutela del lavoratore sul luogo di lavoro, nonché le risultanze degli esperimenti e degli accertamenti dei limiti e dei contingentamenti richiesti dall'art.19, comma 4, della L. n.241/90, per il rilascio degli atti di assenso dell'Amministrazione all'esercizio di attività private;
b. per il tempo necessario all'adozione di atti ed alla acquisizione di documenti di altre Amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), che debbano essere recepiti in relazione al singolo procedimento;
c. per il tempo necessario alla acquisizione dei documenti, nonché dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio – ovvero delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della Legge 04.01.1968 n.15 – richiesti alle parti che hanno prodotto l'istanza, da cui ha avuto inizio il procedimento o comunque interessate al procedimento medesimo;
d. nel periodo feriale ricadente nel mese di agosto e di dicembre in analogia alla chiusura del Comitato Regionale di Controllo (art.21, comma V, L.R. 22.09.1994 n.40 come modificata dalla L.R. 05.08.1996 n.55), limitatamente ai provvedimenti che si concludono con l'adozione di atto deliberativo da assumersi da un organo collegiale, assoggettabili al controllo ai sensi della Legge n.142/90 e s.m.i.

Qualora l'Organo consultivo che deve essere obbligatoriamente sentito non si pronunci nei termini, gli Uffici sono tenuti a procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere, a norma dell'art.16 delle Legge 241 cit.6. Qualora il Comune sia tenuto a rendere obbligatoriamente pareri, valutazioni tecniche od atti di assenso necessari ai fini dell'assunzione di provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni pubbliche, i tempi relativi, ove non siano già disciplinati da Leggi o Regolamenti, sono concordati con le Amministrazioni richiedenti e determinati con atto formale della Giunta.

Art. 9 Conclusione del procedimento
I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettivi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.2. E' facoltà dell'Amministrazione concludere il procedimento anche quando sia scaduto il termine prescritto dalla Legge per la formazione del silenzio rifiuto e del silenzio assenso.3. Qualora i termini fissati dal Comune per ciascun tipo di procedimento non possano essere rispettati nel singolo caso, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione agli interessati, indicando le ragioni del ritardo.

Art. 10 Documentazione aggiuntiva
Salvo quanto previsto dal successivo art.15 comma 3 del presente Regolamento, documentazione integrativa e rettificativa che non costituisca sostanziale modificazione dell'oggetto del procedimento, può essere richiesta d'ufficio, per una sola volta, nei casi in cui sia necessario acquisire ulteriori elementi di conoscenza necessari per pervenire ad un esito positivo del procedimento nell'interesse del destinatario.2. In difetto di presentazione nel congruo termine indicato di volta in volta, il procedimento viene comunque concluso.

CAPO II
Responsabile del Procedimento

Art. 11 Responsabile del procedimento
Salvo che non sia diversamente disposto, Responsabile del procedimento è il dipendente di livello apicale del Servizio Comunale istituzionalmente competente in relazione alla natura dell'oggetto da trattare, per Legge o Regolamento.2. Il Responsabile apicale del Servizio può affidare ad altro dipendente della propria unità organizzativa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

Art. 12 Funzioni
Il Responsabile del procedimento svolge le funzioni indicate nell'art.6 della Legge n.241 cit. ed i compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio interne.2. In particolare, provvede con sollecitudine:

* a valutare, ai fini dell'istruttoria, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
* ad accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adotta ogni misura per il sollecito svolgimento dell'istruttoria;
* cura le comunicazioni alle parti interessate, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi o regolamenti, qualora detti adempimenti non siano demandati ad altri Organi;
* per le fasi che non rientrano nella propria diretta competenza, ne segue l'andamento presso gli Uffici e Servizi competenti, dando impulso all'azione amministrativa.

 CAPO III
Partecipazione al Procedimento

Art. 13 Comunicazione dell'inizio del procedimento
Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Responsabile del procedimento da comunicazione del suo inizio ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da Legge o Regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio. Se nel corso dell'istruttoria si identificano altri soggetti che direttamente o indirettamente possono essere interessati al provvedimento, il Responsabile deve dare loro immediata comunicazione.2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, chiara, contenente altresì l'indicazione del Servizio competente e del Responsabile del procedimento, del termine per la conclusione, dell'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti e dell'orario di accesso.3. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il Responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art.8 comma 3, della L. n.241/90, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, nell'Albo Pretorio ovvero attraverso avvisi stampa o altri mezzi di comunicazione, all'uopo disposti.4. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al Responsabile preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.5. Resta fermo quanto stabilito in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.6. Nei procedimenti ad istanza di parte la comunicazione di cui ai commi 1 e 2 è di norma contestuale alla presentazione della domanda o dell'istanza. Qualora non sia individuabile immediatamente il nome del Responsabile del procedimento, ove questo non coincida con il Responsabile dell'unità organizzativa, deve essere comunicato all'interessato in quale modo ed in quale tempo possa essere messo a conoscenza del nominativo del Responsabile del procedimento.7. Nei procedimenti ove siano previsti sopralluoghi od ispezioni la comunicazione agli interessati sulla data di effettuazione dei predetti accertamenti deve pervenire all'interessato con almeno quarantotto ore di anticipo, fatto salvo casi di straordinaria urgenza di cui deve essere data motivazione.8. L'Amministrazione ha il dovere di dare notizia agli interessati, mediante comunicazione personale, dei soli provvedimenti obbligatori. Nella comunicazione devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 14 Intervento volontario
Possono intervenire nel procedimento amministrativo, oltre coloro che ne abbiano interesse, anche i portatori di interessi pubblici o privati, qualora il provvedimento da adottarsi dovesse arrecare pregiudizio ai loro interessi.2. Analogo diritto spetta ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, sempre che dal provvedimento possa derivare loro un pregiudizio ai rispettivi interessi.3. L'atto di intervento deve contenere gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale l'intervento è riferito, i motivi dell'intervento, le generalità ed il domicilio dell'interveniente.4. Il Responsabile del procedimento deve valutare se il soggetto interveniente sia in possesso dei requisiti di cui all'art.9 della L. n.241/90; in caso affermativo, deve inviare all'interveniente una comunicazione contenente le informazioni di cui all'art.13 secondo comma, del presente Regolamento; in caso negativo deve comunicare, motivando adeguatamente, le ragioni ostative all'intervento.

Art. 15 Modalità di partecipazione
Gli interessati possono prendere visione degli atti istruttori relativi a procedimenti in corso, che li riguardano.2. Gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine non superiore ai due terzi dell'intera durata del procedimento.3. Nel corso del procedimento, e comunque non oltre il termine previsto nel comma precedente, gli interessati possono produrre documentazione aggiuntiva o rettificativa di parti non sostanziali oppure addurre osservazioni e pareri, anche mediante audizioni personali, il cui esito deve essere verbalizzato.4. Il Responsabile del procedimento è obbligato a valutare le memorie scritte, i documenti ed i verbali delle audizioni quando siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.5. Gli interessati possono altresì assistere a sopralluoghi ed ispezioni personalmente o attraverso un proprio rappresentante, nonché prendere visione degli atti istruttori relativi a procedimenti amministrativi in corso che li riguardino in quanto si tratti o di destinatari dell'atto finale, o dei soggetti che per Legge devono intervenire nel procedimento o, infine, di quelli che abbiano determinato l'avvio del procedimento stesso.

Art. 16 Accordi con le parti interessate
L'Amministrazione, quando ne ricorre l'interesse pubblico, può nel corso del procedimento, stipulare accordi con le parti interessate, senza pregiudizio dei diritti dei terzi allo scopo di conseguire sollecitamente il provvedimento finale.2. Gli accordi di cui al comma precedente devono essere fatti per iscritto, a pena di nullità, e la loro efficacia è subordinata all'approvazione dell'Organo di controllo, qualora questa sia richiesta dalla natura dell'atto.3. Qualora comprovati motivi di interesse pubblico lo richiedano, l'Amministrazione può recedere unilateralmente dagli accordi salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo, proporzionale ai danni arrecati ai terzi.4. Le eventuali controversie che possono sorgere, sono demandate alla competenza del T.A.R..5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'attività del Comune diretta alla emanazione di atti amministrativi generali di pianificazione, di programmazione e di quelli attinenti a procedimenti tributari, per i quali restano ferme le norme vigenti nelle rispettive materie.

TITOLO III
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
CAPO I
Diritto di AccessoArt. 17 Oggetto
Per "accesso" ai documenti amministrativi si intende la possibilità della piena conoscenza di questi, mediante visione o estrazione di copia, ovvero mediante altra modalità idonea a consentire l'esame dell'atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.2. Per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o qualsiasi altra forma rivesta il contenuto di atti anche interni, o provvedimenti, formati dall'Amministrazione comunale o da questa stabilmente detenuti ed utilizzati ai fini della propria attività amministrativa.3. Il diritto di accesso è ammesso solo per atti e documenti già formati e conclusi o stabilmente detenuti, la cui consultazione comporta per l'Amministrazione comunale una semplice ricerca d'archivio.4. Le aziende municipalizzate, le aziende speciali, i consorzi amministrativi, e le società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con proprio regolamento, devono garantire ai cittadini che ne facciano richiesta il diritto di visione e di rilascio di copia dei propri atti.


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Comune di Pino Torinese (Torino - Italy) Piazza Municipio, 8